IL RISPARMIO TRADITO ? TUTELA DEL RISPARMIATORE – AMMORTIZZATORI SOCIALI A FAVORE DEI RISPARMIATORI.

IL RISPARMIO TRADITO ? TUTELA DEL RISPARMIATORE – AMMORTIZZATORI SOCIALI A FAVORE DEI RISPARMIATORI.

30 Novembre 2017 0 Di Orvieto Notizie

Perugia – 24 novembre 2017 – E’ davvero degno di apprezzamento l’intervento da parte della legge mirato a mettere a punto degli ammortizzatori sociali a favore dei risparmiatori per quanto riguarda i mutui contratti con gli istituti di credito.

Stiamo parlando del decreto mutui, per la precisione. Trattasi del decreto legislativo che attua la direttiva europea sui “contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali”.

Fino a poco tempo fa, erano 7 le rate che facevano scattare la morosità, autorizzando la banca a mettere in vendita la casa senza passare dall’asta giudiziaria (nel caso in cui il cliente avesse sottoscritto liberamente la clausola di inadempimento). Oggi, questo limite è passato a 18 rate.

Un sospiro di sollievo, un margine di differenza di non poco conto che salva tante persone. Maggiori vantaggi per il cittadino dunque, che avrà diritto ad una maggiore trasparenza nei rapporti con le proprie banche.

Confermato il divieto commissorio ed altre tutele per il risparmiatore

Per effetto del menzionato provvedimento, viene inoltre confermato il divieto di “patto commissorio” (articolo 2744 del Codice civile) e viene disciplinato, al tempo stesso, il cosiddetto “patto marciano”, già riconosciuto dalla giurisprudenza: la banca, dopo la vendita della casa, potrà trattenere solo quanto ancora dovuto, restando obbligata a restituire al consumatore l’eventuale eccedenza.

Ma c’è di più. Al fine di aumentare le tutele del consumatore, si punta a introdurre il principio secondo il quale, in caso di inadempimento, il trasferimento dell’immobile alla banca sortisce quale effetto quello di cagionare l’estinzione del debito, e ciò anche se il valore di vendita dovesse risultare inferiore a quello del debito residuo.

Efficacia non retroattiva del provvedimento
La nuova normativa sull’inadempimento, per quello che concerne l’efficacia in termini temporali, non è destinata a trovare applicazione ai contratti già in essere neanche in caso di surroga.

Inoltre, in caso di inadempimento, quindi, nel caso in cui il mutuatario arrivi a non pagare 18 rate, la casa potrà essere messa in vendita SOLO con uno specifico atto di disposizione dell’immobile da parte del consumatore.

Con questa modifica si fa in modo da evitare che il pignoramento dell’immobile abbia luogo senza un preliminare coinvolgimento da parte del proprietario.

Alcuni interventi salvagente in breve

Il pignoramento “veloce”, prima tranquillamente effettuato dalle banche a danno dei cittadini, viene quindi ammorbidito sensibilmente sotto diversi aspetti. Ecco cosa prevede il menzionato decreto attuativo della direttiva:

  • In sede di stipula del contratto la banca e il mutuatario possono concordare l’inserimento di una clausola che preveda che, in caso di inadempienza prolungata per 18 mesi da parte del mutuatario, la casa diventi di proprietà della banca, senza passare per l’asta giudiziaria;
  • Il consumatore ha diritto a farsi assistere da un consulente che lo guidi nella decisione di accettare o meno la nuova clausola di inadempimento;
  • Il mutuatario inadempiente sarà lo stesso liberato dal debito anche se dalla vendita della casa la banca dovesse ricavare meno del valore del credito;
  • Se dalla vendita della casa la banca dovesse ottenere più del valore del credito, l’eccedenza dovrà essere elargita al consumatore.

In conclusione, trattasi di disposizioni dai molteplici e concorrenti vantaggi: quello dei risparmiatori prima, che possono così in parte evitare la procedura giudiziaria, e quello dei Tribunali dopo, che, oberati da una quantità sempre più ingestibile di cause di ogni genere, si vedranno “invocati” con minore frequenza in materia di pignoramenti.

Come si vede, i risparmiatori iniziano a respirare un po’ dopo anni ed anni di soprusi.

fonte: Unione Nazionale Consumatori – UMBRIA – Libera Ass. Tutela dei Diritti del Cittadino, del Consumatore e dell’Utente

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