INFORMAZIONE ONLINE. CASSAZIONE: E’ ATTIVITA’ GIORNALISTICA ANCHE QUELLA PRESTATA AI SITI WEB. IRRILEVANTE PIATTAFORMA.

INFORMAZIONE ONLINE. CASSAZIONE: E’ ATTIVITA’ GIORNALISTICA ANCHE QUELLA PRESTATA AI SITI WEB. IRRILEVANTE PIATTAFORMA.

4 Luglio 2018 0 Di Orvieto Notizie

4 luglio 2018 – Anche la Cassazione prende atto della tendenza verso la multipiattaforma e la crossmedialità delle comunicazioni di massa.
Con una recente sentenza (25/06/2018) la Corte di Cassazione ha ribadito, ancora una volta, la ricorrenza dell’obbligo di iscrizione all’INPGI per i giornalisti che operano presso strutture che gestiscono siti web, dando rilievo alla natura giornalistica dell’attività prestata indipendentemente dal mezzo d’informazione usato (e quindi della piattaforma distributiva) e a prescindere dall’esistenza di una specifica regolamentazione contrattuale.
In particolare, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso di un’azienda che, opponendosi ai rilievi accertati dall’INPGI in sede ispettiva, aveva sostenuto che non si potesse qualificare come giornalistica l’attività svolta nel settore dell’editoria elettronica in epoca antecedente all’entrata in vigore della L. 62/2001 (che ha novellato la materia in termini di definizione del prodotto editoriale) e dell’allegato N del CCNLG, che ne hanno espressamente disciplinato gli aspetti giuridici e contrattuali.A prescindere dallo specifico caso esaminato dalla Corte, la sentenza dei giudizi di legittimità offre una completa disamina normativa e giurisprudenziale degli elementi che contraddistinguono l’attività giornalistica, sviluppando un percorso argomentativo che – in totale adesione all’orientamento giuridico dominante in materia – si conclude con l’equiparazione dei giornali telematici a quelli tradizionali, con riferimento alla natura dell’attività lavorativa svolta al loro interno.
Quindi, in assenza di una definizione legislativa di giornalismo o di informazione on-line, rimane valida, qualunque sia il mezzo di comunicazione usato, la definizione tradizionale di attività giornalistica intesa come prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione attraverso gli organi d’informazione (siano essi declinati quanto a vettore in carta stampata, TV, radio, internet).
“Ancora una volta, su questa tematica, trovano conferma in ambito giudiziale le tesi da sempre sostenute dall’INPGI attraverso l’azione sinergica delle proprie strutture“, commenta l’Istituto previdenziale in una nota a commento sul pronunciamento giurisprudenziale.

fonte: www.newslinet.it

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